Ultima modifica: 30 Agosto 2021
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Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola

Informazioni di dettaglio

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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “Padre Pino Puglisi”
Via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano)
e-mail: miic8ef00b@istruzione.iticpadrepinopuglisi@gmail.com
PEC: miic8ef00b@pec.istruzione.it

 

Circ. n. 202

Buccinasco, 30/08/2021

A tutto il personale scolastico

Oggetto: Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola – informazioni di dettaglio

Facendo seguito alla precedente circolare n. 198 del 25/8/2021, si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della normativa in oggetto.

Tali indicazioni, riferite all’avvio dell’anno scolastico 2021/22 potranno essere successivamente modificate/integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero.

1. È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come Green Pass.

2. Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità

3. Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green

4. È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.

5. Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi:

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

Vaccinato

(una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)

Certificazione verde automatica

(durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)

Può lavorare – ha il Green Pass
Guarito da Covid-19 Certificazione verde automatica

(durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione

Può lavorare – ha il Green Pass
 

Esentato dalla vaccinazione

Certificazione di esenzione

(fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)

Può lavorare (non necessita di tampone periodico) – NON deve esibire Green Pass
 

 

Personale che non rientra nelle prime tre categorie

Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore) Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

 

6. La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19” o analogo idoneo strumento digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito https://dgc.gov.it/web/,  app IO, app Immuni) o cartaceo.

7. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.

8. Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, orario avvenuta verifica (senza indicazione dell’esito della stessa).

9. Gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un documento di identità.

10. Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.

11. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell’importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a € A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Si ribadisce la necessità di verificare al più presto la propria situazione personale, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l’ottenimento della certificazione.

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutti, si porgono i più cordiali saluti.

 

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonella Lacapra

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, del D Lgs:39/1993)

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